Disciplina del cinema e dell’audiovisivo
LEGGE 14 novembre 2016, n. 220 Disciplina del cinema e dell'audiovisivo (16G00233) (GU Serie Generale n.277 del 26-11-2016) entrata in vigore del provvedimento: 11/12/2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, promuove e sostiene il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale. 2. In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la presente legge detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo in quanto attivita' di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identita' nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore. 3. La presente legge disciplina altresi', in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, l'intervento dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione, anche attraverso apposite deleghe legislative al Governo, della normativa in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, nonche' di rapporti di lavoro nel settore.